Art. 11
Scuole ed istituti di educazione
In vigore dal 22 ago 2012
1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
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