Art. 12
In vigore dal 22 mag 2026
(( (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). ))
1.
((Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.))
2.
((I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.))
3.
((Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.))
4.
((La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari))
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-12