Art. 7

Assistenza spirituale ai detenuti

In vigore dal 22 ago 2012
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la Chiesa apostolica in Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. 2. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. 3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-7

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Assistenza spirituale ai detenuti (Art. 7 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.) — Testo vigente | Portale Normativo