Art. 8

Oneri per l'assistenza spirituale

In vigore dal 22 ago 2012
1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli , sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.
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Oneri per l'assistenza spirituale (Art. 8 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.) — Testo vigente | Portale Normativo