Art. 8
8 / 33Oneri per l'assistenza spirituale
In vigore dal 22 ago 2012
1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli , sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-8