Art. 9

Insegnamento religioso nelle scuole

In vigore dal 22 ago 2012
1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-9

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Insegnamento religioso nelle scuole (Art. 9 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.) — Testo vigente | Portale Normativo