Art. 14

Tutela degli edifici di culto

In vigore dal 22 ago 2012
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia. 2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese. 3. Agli edifici di culto e alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
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Tutela degli edifici di culto (Art. 14 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.) — Testo vigente | Portale Normativo