Art. 16
Attività di religione o di culto e diverse
In vigore dal 22 ago 2012
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-16