Art. 21
Pubblicazioni
In vigore dal 22 ago 2012
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. È riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-21