Art. 21

Pubblicazioni

In vigore dal 22 ago 2012
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 2. È riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo