Art. 22

Colportori

In vigore dal 22 ago 2012
1. È assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. 2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.
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