Art. 22
Colportori
In vigore dal 22 ago 2012
1. È assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-22