Art. 27
Assegni corrisposti ai ministri di culto
In vigore dal 22 ago 2012
1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-27