Art. 27

Assegni corrisposti ai ministri di culto

In vigore dal 22 ago 2012
1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo