Art. 23

Emittenti radiotelevisive

In vigore dal 22 ago 2012
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-23

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