Art. 25
AbrogatoRipartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
In vigore dal 22 ago 2012 al 21 mag 2026
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.
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