Art. 26
Commissione paritetica
In vigore dal 22 ago 2012
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all' e dell'aliquota IRPEF di cui all', ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-26