Art. 31

In vigore dal 22 ago 2012
Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono. 2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge. Note all': - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.». - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».
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