Art. 6

Assistenza spirituale ai ricoverati

In vigore dal 22 ago 2012
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'. 2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma è libero e senza limitazione di orario. 3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-6

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Assistenza spirituale ai ricoverati (Art. 6 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.) — Testo vigente | Portale Normativo