Statuto
Art. XIV
Relazioni con altre organizzazioni
In vigore dal 4 mag 2012
Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni
A condizione dell'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.
Storico versioni
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