Statuto
Art. XI
Il Segretariato
In vigore dal 4 mag 2012
Art. XI Il Segretariato
A. Il Segretariato assisterà l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni.
Eserciterà le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni delegate al Segretariato medesimo dall'Assemblea o dal Consiglio.
B. Il Segretariato includerà un Direttore generale, che ne sarà capo e funzionario amministrativo più elevato in grado, e il personale necessario. Il Direttore generale sarà nominato dall'Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni.
C. Il Direttore generale sarà responsabile di fronte all'Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonché dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell'assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sarà l'esigenza di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. La dovuta considerazione sarà prestata all'importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto più ampia possibile, considerando in particolare l'adeguata rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e ponendo l'accento sull'equilibrio di genere.
Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sarà il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilità del Segretariato.
D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell'Assemblea e del Consiglio.
E. Il Segretariato:
1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;
2. mette in atto il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni;
3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio;
4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari;
5. facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri; e
6. trasmette con regolarità la consulenza strategica fornita ai Membri dell'Agenzia in conformità all'articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all'Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includerà inoltre la consulenza strategica programmata nell'attuazione del programma di lavoro annuale.
F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcuna autorità estranea all'Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualità di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cercherà di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.
Storico versioni
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