Statuto
Art. XIII
Personalità giuridica, privilegi e immunità
In vigore dal 4 mag 2012
Art. XIII Personalità giuridica, privilegi e immunità
A. L'Agenzia ha personalità giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformità con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godrà della capacità giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi.
B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunità.
Storico versioni
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