Statuto

Art. XIII

Personalità giuridica, privilegi e immunità

In vigore dal 4 mag 2012
Art. XIII Personalità giuridica, privilegi e immunità A. L'Agenzia ha personalità giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformità con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godrà della capacità giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi. B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunità.
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