Statuto
Art. XVII
Sospensione temporanea dei diritti
In vigore dal 4 mag 2012
Art. XVII Sospensione temporanea dei diritti
A. Qualsiasi Membro dell'Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all'Agenzia non avrà diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l'importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può consentire al suddetto Membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore.
B. Un Membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo può essere sospeso temporaneamente dall'esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai Membri da parte dell'Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-04-05;48#art-s-xvii