Statuto
Art. XII
Il bilancio
In vigore dal 4 mag 2012
Art. XII Il bilancio
A. Il bilancio dell'Agenzia sarà finanziato come segue:
1. contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall'Assemblea;
2. contributi volontari; e
3. altre possibili fonti di finanziamento
in conformità con le norme finanziarie da adottarsi dall'Assemblea all'unanimità, come disposto dall'articolo IX paragrafo G del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all'Agenzia una solida base finanziaria e l'effettiva ed efficace attuazione delle sue attività, come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attività principali e i costi amministrativi.
B. Il progetto di bilancio dell'Agenzia sarà redatto dal Segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmetterà all'Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato perché venga rivisto e ripresentato.
C. L'Assemblea dovrà nominare un revisore contabile esterno che resterà in carica per un periodo di quattro anni e potrà essere eletto una seconda volta. Il primo revisore resterà in carica per un periodo di due anni. Il revisore esaminerà la situazione contabile dell'Agenzia e avanzerà le osservazioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie in relazione all'efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.
Storico versioni
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