Statuto

Art. VII

Osservatori

In vigore dal 4 mag 2012
Art. VII Osservatori A. Lo status di osservatore può essere concesso dall'Assemblea a: 1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile; 2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e 3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2. B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.
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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48#art-s-vii

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Osservatori (Art. VII Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo