Statuto
Art. VII
Osservatori
In vigore dal 4 mag 2012
Art. VII Osservatori
A. Lo status di osservatore può essere concesso dall'Assemblea a:
1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile;
2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e
3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.
B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-04-05;48#art-s-vii