Statuto

Art. IX

L'Assemblea

In vigore dal 4 mag 2012
Art. IX L'Assemblea A. 1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Agenzia. 2. L'Assemblea può discutere qualsiasi questione entro l'ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo. 3. In merito alle questioni sopra citate l'Assemblea potrà: a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell'Agenzia, dietro loro richiesta. 4. Inoltre, l'Assemblea avrà autorità per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell'Agenzia. B. L'Assemblea sarà composta da tutti i Membri dell'Agenzia. L'Assemblea si riunirà in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa. C. L'Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro. D. Le sessioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione dell'Assemblea medesima. E. All'inizio di ogni sessione ordinaria, l'Assemblea eleggerà un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un'equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformità con il presente Statuto. F. In conformità all'articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell'Agenzia disporrà di un voto nell'Assemblea. L'Assemblea deciderà in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all'unanimità dei Membri presenti. Si intenderà raggiunta l'unanimità, in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di più di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà comunque considerata come questione di merito salvo l'Assemblea decida diversamente, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri. La maggioranza dei Membri dell'Agenzia costituisce il quorum richiesto per l'Assemblea. G. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti: 1. elegge i membri del Consiglio; 2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell'autorità per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell'Agenzia; 3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell'Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore; 4. approva le modifiche al presente Statuto; 5. decide sull'istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato; e 6. decide in merito all'autorizzazione a votare in conformità all'articolo XVII paragrafo A. H. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri: 1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione; 2. approva il regolamento interno dell'Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest'ultimo; 3. approva la relazione annuale nonché le altre relazioni; 4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l'ambito del presente Statuto; e 5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformità all'articolo V paragrafo B. I. L'Assemblea determinerà la sede dell'Agenzia e nominerà il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all'unanimità dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. J. Nel corso della sua prima sessione l'Assemblea dovrà considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformità con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell'articolo IX paragrafi F-I.
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