Statuto
Art. X
Il Consiglio
In vigore dal 4 mag 2012
Art. X Il Consiglio
A. Il Consiglio sarà composto da almeno 11 e da non più di 21 rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, eletti dall'Assemblea. Il numero effettivo dei rappresentanti sarà pari all'equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei Membri dell'Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei Membri dell'Agenzia all'inizio dell'elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell'Assemblea, allo scopo di assicurare l'effettiva partecipazione dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonché l'efficienza dell'attività del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni.
B. Il Consiglio si riunirà con frequenza semestrale, presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.
C. Il Consiglio dovrà eleggere tra i propri membri, all'inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avrà facoltà di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere trasmesso all'Assemblea per l'approvazione.
D. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio deciderà sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà considerata come di merito, salvo il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti.
E. Il Consiglio sarà responsabile nei confronti dell'Assemblea e risponderà a essa. Il Consiglio eserciterà poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni a esso delegate dall'Assemblea. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, agirà in conformità con le decisioni dell'Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonché assicurandone l'attuazione corretta e costante.
F. Il Consiglio:
1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri;
2. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;
3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell'Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno;
4. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformità con l'articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto;
5. redige qualsivoglia altra relazione che l'Assemblea possa richiedere;
6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell'Agenzia, previa approvazione dell'Assemblea;
7. giustifica il programma di lavoro adottato dall'Assemblea, perché venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato;
8. dispone dell'autorità per deferire questioni all'attenzione dell' Assemblea; e
9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformità con l'articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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