Statuto

Art. VI

Membri

In vigore dal 4 mag 2012
Art. VI Membri A. L'ammissione è aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività di cui al presente Statuto. Per l'idoneità all'ammissione all'Agenzia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agenzia si occupa. B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di: 1. Membri originali dell'Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica; 2. altri Membri dell'Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione. L'ammissione all'Agenzia sarà considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri. In caso di disaccordo, della richiesta deciderà l'Assemblea in conformità all'articolo IX paragrafo H numero 1. C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spetterà esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.
Storico versioni

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