Statuto
Art. XX
Depositario, registrazione, testo autentico
In vigore dal 4 mag 2012
Art. XX Depositario, registrazione, testo autentico
A. Il governo della Repubblica federale di Germania è designato come Depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione.
B. Il presente Statuto sarà registrato dal Governo depositario in conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
C. Il presente Statuto, redatto in inglese, sarà depositato negli archivi del Governo depositario.
D. Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal Governo depositarlo ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.
E. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto.
F. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari e i Membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di Membri.
G. Il Governo depositario dovrà senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti Membri i dell'Agenzia, perché siano esaminate in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.
In fede, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Statuto.
Fatto a Bonn, il 26 gennaio 2009, in un unico esemplare in lingua inglese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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