Statuto

Art. XIX

Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione

In vigore dal 4 mag 2012
Art. XIX Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione A. Il presente Statuto sarà aperto alla firma nel corso della Conferenza istitutiva da parte di tutti gli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definito nell'articolo VI paragrafo A. Rimarrà aperto alla firma fino alla data della sua entrata in vigore. B. Per gli Stati e le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definiti nell'articolo VI paragrafo A, che non abbiano sottoscritto il presente Statuto, esso sarà aperto all'adesione dopo l'approvazione dell'adesione medesima a opera dell'Assemblea, in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2. C. Il consenso a essere vincolato dal presente Statuto sarà espresso mediante deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Depositario. La ratifica o l'adesione al presente Statuto sarà attuata dagli Stati in conformità con le rispettive procedure costituzionali. D. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del venticinquesimo strumento di ratifica. E. Per gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano depositato uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore dello Statuto, quest'ultimo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del relativo strumento. F. Le disposizioni del presente Statuto non possono essere oggetto di riserve.
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