Protocollo 4

Art. 21

Attuazione

In vigore dal 12 set 2010
Attuazione 1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell' del presente accordo. 2. In particolare, il sottocomitato: a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente; b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi; c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito; d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-21-2

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