Protocollo 6
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 12 set 2010
PROTOCOLLO 6
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-1-4