Protocollo 6

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 12 set 2010
PROTOCOLLO 6 SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-1-4

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