Protocollo 4
Art. 17
Disposizioni relative al traffico
In vigore dal 12 set 2010
Disposizioni relative al traffico
1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-17-2