Protocollo 4
Art. 18
Sicurezza stradale
In vigore dal 12 set 2010
Sicurezza stradale
1. La Serbia armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.
2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.
Storico versioni
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