Protocollo 4

Art. 15

Ambiente

In vigore dal 12 set 2010
1251515 Ambiente 1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione. 2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore. 3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni. 4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-15-2

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Ambiente (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo