Protocollo 4
Art. 15
Ambiente
In vigore dal 12 set 2010
1251515
Ambiente
1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.
3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.
4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
Storico versioni
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