Protocollo 4

Art. 10

Ruolo delle ferrovie

In vigore dal 12 set 2010
Ruolo delle ferrovie Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di: - intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto; - creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente; - preparare la partecipazione della Serbia all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-10-2

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Ruolo delle ferrovie (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo