Protocollo 4
Art. 7
Disposizione generale
In vigore dal 12 set 2010
Disposizione generale
Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-7-2