Protocollo 4

Art. 7

Disposizione generale

In vigore dal 12 set 2010
Disposizione generale Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-7-2

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Disposizione generale (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo