Protocollo 4›Titolo VIII
Art. 3
Definizioni
In vigore dal 12 set 2010
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:
a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
b) traffico di transito della Serbia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia, effettuato da un vettore stabilito in Serbia;
c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorchè questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-3-3