Protocollo 4›Titolo VIII
Art. 1
Scopo
In vigore dal 12 set 2010
PROTOCOLLO 4
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI
Scopo
Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-1-3