Protocollo 3›Titolo VII
Art. 38
Condizioni speciali
In vigore dal 12 set 2010
Condizioni speciali
1. Purchè siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell', si considerano:
1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'
oppure
ii) che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all';
1.2. prodotti originari della Serbia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia;
b) i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'
oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Serbia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-38