Protocollo 4›Titolo VIII
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 set 2010
Ambito di applicazione
1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-2-3