Art. 7 · Disposizione generale
Protocollo 4

Art. 7

185 / 234

Disposizione generale

In vigore dal 12 set 2010
Disposizione generale Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.
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