Protocollo 4

Art. 11

Disposizioni generali

In vigore dal 12 set 2010
Disposizioni generali 1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991. Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e la Serbia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all', e sui pedaggi, come previsto all', paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo. 2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunità. 3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all' e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell' del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi. 4. Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie. 5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Serbia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-11-2

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