Protocollo 4

Art. 14

Pesi e dimensioni

In vigore dal 12 set 2010
Pesi e dimensioni 1. La Serbia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Serbia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse. 2. La Serbia cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all' adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-14-2

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Pesi e dimensioni (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo