Accordo›Titolo III
Art. 15
Cooperazione con gli altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione con gli altri paesi che hanno firmato un
accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Serbia a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.
La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
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