Accordo

Art. 19

Definizione

In vigore dal 12 set 2010
Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-19

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Definizione (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo