Accordo
Art. 24
Definizione
In vigore dal 12 set 2010
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Serbia.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici").
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-24