Accordo
Art. 22
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
In vigore dal 12 set 2010
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-22