Accordo

Art. 21

Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali

In vigore dal 12 set 2010
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità. 3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato. 4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-21

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Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo