Accordo
Art. 21
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali
In vigore dal 12 set 2010
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-21