Accordo
Art. 26
Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia
In vigore dal 12 set 2010
Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8700 tonnellate, espresse in peso carcasse.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).
Storico versioni
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