AccordoTitolo III

Art. 17

Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA

In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA 1. La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e tale paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri. 2. La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS. I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all', paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-17

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