Accordo

Art. 20

Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

In vigore dal 12 set 2010
Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia. 2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-20

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Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo