Accordo

Art. 27

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

In vigore dal 12 set 2010
Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III a); b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-27

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Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo